Transizione 5.0: dettagli e novità del decreto attuativo

Dopo un’attesa di circa 100 giorni, il Governo sta per approvare il decreto attuativo del piano Transizione 5.0

Dopo un’attesa di circa 100 giorni, il governo è pronto a varare il decreto attuativo del piano di transizione 5.0. La bozza del decreto, inviata dal Ministero dell’Impresa e del Made in Italy al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rivela molti dettagli e novità rilevanti, anche se è probabile che alcuni punti possano essere modificati prima della pubblicazione definitiva.

Con i suoi 23 articoli e 3 allegati, il documento scioglie molti dubbi e fa chiarezza su diversi aspetti chiave.

Passi necessari e pubblicazioni future

La pubblicazione del decreto rappresenta un passo cruciale per l’operatività della norma, anche se non l’ultimo. Si attende infatti la prossima circolare con le linee guida che chiariranno ulteriormente i punti ancora incerti della disciplina, e un ulteriore decreto che renderà operativa la piattaforma del GSE.

Transizione 5.0: definizioni fondamentali

Impresa di nuova costituzione

Il decreto definisce “impresa di nuova costituzione” includendo non solo le nuove imprese, ma anche quelle che hanno modificato sostanzialmente prodotti e servizi da meno di sei mesi. Questo permetterà di misurare il risparmio energetico basandosi su uno scenario controfattuale anziché sui consumi registrati nell’anno precedente.

Struttura produttiva e processo interessato

Le definizioni riguardanti la “struttura produttiva” e il “processo interessato” sono cruciali per il calcolo dei risparmi energetici. La struttura produttiva è un sito composto da unità locali o stabilimenti che producono beni o servizi con autonomia tecnica, funzionale e organizzativa.

Il processo produttivo, invece, è un insieme di attività correlate che trasformano risorse in prodotti o servizi, lasciando un certo margine all’impresa per definire il perimetro da esaminare.

Transizione 5.0: date importanti e procedura

Avvio dei progetti

Il decreto specifica che la data di avvio del progetto di innovazione è quella del primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto dell’investimento, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Questa data deve essere successiva al 1 gennaio 2024 per i progetti del 2024.

Conclusione degli investimenti

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, si applicano le regole dell’articolo 109 del D.P.R. 917/1986. Per le rinnovabili, la data rilevante è quella di fine lavori, mentre per la formazione è la data di rilascio dell’attestato finale.

La comunicazione ex post deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.

Limiti e condizioni

Una sola pratica alla volta

Una delle novità più rilevanti è che ogni impresa può avere una sola pratica attiva alla volta. Se il progetto coinvolge più processi, si deve considerare l’intera struttura produttiva. Una nuova pratica può essere aperta solo dopo la chiusura della precedente.

Plafond annuale

Il limite annuale del plafond è di 50 milioni. Per consentire alle imprese di sfruttare al massimo il doppio plafond del biennio, le pratiche che si concluderanno entro il 30 aprile 2025 possono essere considerate chiuse al 31 dicembre 2024, a condizione che entro quella data sia stato versato un acconto pari almeno al 50% degli investimenti.

Principio DNSH e esclusioni

Linea morbida sulle esclusioni

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) viene trattato con un approccio più flessibile. Sono consentiti investimenti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonti monitorate per le emissioni di CO2, o che prevedono emissioni di gas serra inferiori rispetto all’esercizio precedente.

Tuttavia, non sono ammissibili investimenti in impianti con intensità emissiva superiore all’80mo percentile.

Rifiuti speciali

Anche per la produzione di rifiuti speciali sono previste eccezioni. Sono ammessi progetti che non incrementano i rifiuti speciali pericolosi per unità di prodotto o quelli di siti industriali che non producono più del 50% in peso di tali rifiuti destinati allo smaltimento.

Calcolo del risparmio energetico

Metodo di calcolo

Il risparmio energetico si calcola confrontando i consumi stimati annuali post-investimento con quelli registrati nell’esercizio precedente, normalizzati rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne. Se non ci sono dati energetici registrati, si utilizzano stime basate su analisi dei carichi energetici.

Scenario controfattuale per nuove imprese

Per le nuove imprese, si utilizza uno scenario controfattuale. Si individuano tre beni alternativi sul mercato negli ultimi cinque anni e si calcola la media dei loro consumi energetici annuali, creando un riferimento per il calcolo del risparmio energetico dell’investimento reale.

Investimenti in rinnovabili

Spese ammissibili

Le spese ammissibili includono moduli fotovoltaici, sistemi di stoccaggio, servizi ausiliari e trasformatori. Gli impianti devono essere allacciati alla rete entro un anno dal completamento del progetto di innovazione.

Limiti economici

Per i sistemi di stoccaggio, l’importo riconosciuto è di 900 € per kWh. Per esempio, un sistema da 100 kWh pagato 100.000 euro può essere inserito solo per un valore di 90.000 euro. I sistemi di generazione hanno limiti economici differenziati per tipologia di fonte e dimensione dell’impianto.

Formazione

Attività e moduli

I progetti formativi devono durare almeno 12 ore, con almeno un modulo da 4 ore su tematiche di sostenibilità energetica e uno su integrazione digitale. Le spese ammesse includono costi di formatori accreditati, materiali, viaggi, e costi di personale.

Procedura per il credito d’imposta per Transizione 5.0

Comunicazione preventiva

Le imprese devono inviare una comunicazione preventiva al GSE con tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto e gli investimenti agevolabili. Il GSE verifica i dati e comunica l’importo del credito d’imposta prenotato. Se le risorse non sono immediatamente disponibili, la comunicazione si considera trasmessa e il GSE informerà l’impresa quando lo saranno.

Comunicazioni periodiche

Le imprese devono, inoltre, inviare comunicazioni periodiche sull’avanzamento del progetto. La prima comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, attestando il pagamento di almeno il 20% dei costi.

Un’ulteriore comunicazione entro il 31 dicembre 2024 attesta il pagamento di almeno il 50% per garantire l’inclusione nel plafond del 2024.

Comunicazione di completamento

Entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare una comunicazione di completamento con tutti i dettagli del progetto e delle spese sostenute. Il GSE verifica i dati e comunica l’importo del credito d’imposta utilizzabile.

Certificazioni e controlli

Soggetti abilitati

Il decreto amplia i soggetti abilitati alla certificazione includendo organismi di valutazione della conformità e ingegneri iscritti all’albo con specifiche lauree. Questi devono dichiarare assenza di conflitti di interesse e non avere condanne penali.

Controlli del GSE

Il GSE effettuerà controlli documentali e sul campo per verificare la correttezza delle comunicazioni e la conformità dei progetti agli obblighi previsti. I controlli saranno effettuati sia durante che dopo la realizzazione del progetto.

Prossimi sviluppi

Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’innovazione e della sostenibilità nelle imprese italiane.

Le definizioni precise, le procedure dettagliate e le novità introdotte forniscono un quadro chiaro e strutturato per la fruizione degli incentivi, supportando le imprese nel loro percorso di transizione ecologica e digitale.

Keynesia Tax Review e Keynesia Energy affiancano i gruppi di imprese nei loro investimenti al fine di massimizzare le agevolazioni in ogni attività aziendale, fornendo un servizio completo al cliente finale.

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