L’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta un’opportunità strategica per le imprese che intendono ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità ambientale
La normativa vigente, attraverso il quadro delineato dalla Transizione 5.0, ha introdotto la possibilità di agevolare gli investimenti in impianti per l’autoproduzione (beni trainati), in presenza di investimenti in beni strumentali 4.0 (beni trainanti) in grado di assicurare la necessaria riduzione dei consumi energetici.
Transizione 5.0 ha previsto inoltre la possibilità di realizzare impianti di autoproduzione anche in siti differenti da quelli di consumo. Tuttavia, questa configurazione comporta implicazioni economiche e regolatorie che molte imprese non hanno ancora compreso appieno.
L’obiettivo di questo articolo è chiarire le differenze tra l’autoconsumo locale e l’autoconsumo a distanza, evidenziando le problematiche principali che emergono nell’applicazione della normativa, in particolare in riferimento al valore economico dell’energia immessa in rete e alla regolazione imposta dal GSE.
Autoproduzione e detrazione diretta dei consumi
L’energia autoprodotta non si detrae automaticamente dai consumi elettrici dell’impresa. Ciò accade solo se:
- l’energia viene consumata istantaneamente nel momento stesso in cui viene prodotta;
- l’energia viene immagazzinata in un sistema di accumulo e utilizzata successivamente.
Se l’energia viene immessa nella rete elettrica, viene trattata come una cessione di energia e segue le regole del Ritiro Dedicato (RID) o della vendita a mercato. Dal 1° gennaio 2025, il meccanismo dello scambio sul posto è stato definitivamente abrogato.
Autoproduzione in sito vs. autoproduzione a distanza
L’autoproduzione di energia può avvenire:
- nello stesso sito produttivo dove avviene il consumo;
- in un sito remoto, con successivo utilizzo dell’energia prodotta per il consumo aziendale.
Caso 1: autoproduzione e consumo nello stesso sito
Se l’impianto di produzione è installato nello stesso sito in cui si trova il punto di consumo, l’energia può essere utilizzata direttamente dall’impresa. Se la produzione e il consumo non coincidono temporalmente:
- l’energia viene consumata immediatamente, garantendo un risparmio diretto;
- se non viene consumata immediatamente e non esiste un sistema di accumulo, viene immessa in rete e valorizzata a un prezzo inferiore al costo dell’energia acquistata;
- se è presente un sistema di accumulo, l’energia può essere utilizzata successivamente.
Caso 2: autoproduzione a distanza
Transizione 5.0 permette l’autoproduzione in siti differenti rispetto al luogo di consumo, a condizione che:
- il sito di produzione e quello di consumo siano localizzati nella stessa zona di mercato;
- vi sia coincidenza tra produttore e cliente finale;
- l’energia prodotta sia destinata esclusivamente all’autoconsumo.
Due modalità di utilizzo:
- Linea diretta di collegamento tra sito di produzione e sito di consumo (max 10 km);
- Utilizzo della rete di distribuzione: l’energia immessa in rete viene prelevata nei punti di consumo.
La seconda opzione è la più utilizzata, ma non garantisce un risparmio automatico, richiedendo la vendita a mercato o il RID.
Valorizzazione economica dell’energia immessa in rete
Se l’energia viene immessa in rete, viene acquistata dal GSE tramite RID a valori inferiori al costo dell’energia acquistata:
- Costo energia per le imprese nel 2024: tra 0,20 – 0,35 €/kWh per PMI e 0,15 – 0,25 €/kWh per grandi imprese;
- Prezzo RID: può scendere fino a 0,05 €/kWh.
Dal 2025, il sistema di determinazione dei prezzi è basato sui Prezzi Zonali Orari (PZO). Nel 2024 il PZO medio era intorno a 9-10 c€/kWh, mentre nel 2025 si attesta sui 14 c€/kWh.
Il vincolo della cabina primaria e il limite di 1 MW
Il GSE richiede che siti di produzione e consumo siano collegati alla stessa cabina primaria, in contrasto con le disposizioni di Transizione 5.0 che indicano come sufficiente la stessa zona di mercato. Inoltre, la normativa CACER limita la potenza installabile a 1 MW.
Il problema del cumulo
Non è cumulabile l’incentivo Transizione 5.0 con il 40% a fondo perduto per le CACER nei comuni sotto i 5.000 abitanti. Si attendono chiarimenti sulla possibilità di cumulare con la tariffa incentivante (0,07 – 0,13 €/kWh).
Casi pratici
- Caso A: energia autoprodotta e consumata interamente in sito (massima efficienza economica).
- Caso B: energia autoprodotta con parte immessa in rete (riduzione del vantaggio economico del 40%).
- Caso C: energia autoprodotta a distanza e immessa in rete (perdita dell’80% del valore rispetto all’autoconsumo totale).
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