Negli ultimi mesi, il quadro normativo italiano sulle comunità energetiche rinnovabili (CER) ha subito importanti aggiornamenti, aprendo nuove opportunità di finanziamento e partecipazione. Con la firma del nuovo decreto, le agevolazioni a fondo perduto e le tariffe incentivanti sono diventate più accessibili, in particolare grazie all’estensione del limite demografico dei comuni ammessi da 5.000 a 50.000 abitanti.
Questa modifica amplia notevolmente la platea dei beneficiari, rappresentando un’occasione storica per cittadini, PMI e amministrazioni locali interessate a produrre e condividere energia rinnovabile in forma collettiva.
Definizione di comunità energetica rinnovabile – CER
Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono associazioni costituite da cittadini, PMI, enti locali e altri attori che si uniscono per produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili a livello locale. Queste comunità operano su base volontaria e hanno come scopo la massimizzazione dell’autoconsumo e la riduzione della dipendenza da fonti fossili.
L’obiettivo è promuovere un modello energetico decentralizzato, sostenibile e partecipativo, che stimoli anche l’economia locale e riduca l’impatto ambientale della produzione di energia.
Obiettivi delle CER
I principali obiettivi delle comunità energetiche includono:
- produzione locale di energia da fonti rinnovabili;
- promozione dell’autoconsumo collettivo;
- riduzione della dipendenza dalla rete elettrica nazionale;
- condivisione dell’energia tra i membri;
- stimolo all’economia circolare;
- creazione di benefici sociali ed economici sul territorio.
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) svolge un ruolo di supporto fondamentale, riconoscendo e incentivando la costituzione e lo sviluppo delle CER.
Tariffa incentivante comunità energetiche rinnovabili – CER e CACER
Beneficiari
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER), composte da impianti e utenti connessi alla stessa cabina primaria.
Interventi ammessi
Sono ammissibili impianti a fonti rinnovabili, nuovi o oggetto di potenziamento, che rispettano i seguenti requisiti:
- potenza ≤ 1 MW per singolo impianto o potenziamento;
- realizzati secondo gli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021;
- comunità regolarmente costituite prima dell’entrata in esercizio;
- solo PMI ammesse come imprese partecipanti;
- impianti e punti di prelievo connessi alla stessa cabina primaria;
- rispetto dei criteri ambientali e DNSH (“Do No Significant Harm”);
- investimento coerente con gli obiettivi climatici del Regolamento UE 2021/241;
- trasparenza nella distribuzione dei benefici economici e finalità sociali per il surplus della tariffa;
- rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 199/2021.
Soggetti esclusi
Non possono accedere agli incentivi:
- imprese in difficoltà (UE 2014/C 249/01);
- soggetti con cause di esclusione ex D.Lgs. 36/2023;
- soggetti sottoposti a sanzioni antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- imprese con ordini di recupero UE su aiuti illegittimi;
- progetti sull’idrogeno con emissioni > 3 tCO2eq/t H2.
Tariffa incentivante
La tariffa premio si applica alla quota di energia condivisa tra gli utenti della stessa cabina primaria:
- impianti > 600 kW
→ TIP = 60 + max(0; 180 – Pz)
Tetto massimo: 100 €/MWh - impianti > 200 kW e ≤ 600 kW
→ TIP = 70 + max(0; 180 – Pz)
Tetto massimo: 110 €/MWh - impianti ≤ 200 kW
→ TIP = 80 + max(0; 180 – Pz)
Tetto massimo: 120 €/MWh
Nota: Pz = prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
Durata e condizioni
- la tariffa è riconosciuta per 20 anni dalla data di entrata in esercizio;
- per impianti potenziati, l’incentivo si applica solo alla nuova sezione;
- la tariffa è ferma per tutta la durata dell’incentivo;
- le risorse sono coperte dalle componenti tariffarie dell’energia elettrica (ARERA – Delibera 727/2022/R/EEL);
- il GSE eroga la tariffa insieme al corrispettivo di valorizzazione.
Correzioni regionali per impianti fotovoltaici
Per impianti fotovoltaici, la tariffa è corretta per insolazione:
- regioni del centro (+4 €/MWh): Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo
- regioni del nord (+10 €/MWh): Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto
Contributi a fondo perduto per comunità energetiche rinnovabili CER e CACER
Beneficiari
Possono accedere al contributo a fondo perduto fino al 40%:
- soggetti (incluse PMI) ubicati in comuni con meno di 50.000 abitanti (limite precedente: 5.000 abitanti);
- comunità energetiche e configurazioni CACER.
Agevolazione
- contributo massimo: 40% del costo dell’investimento.
Interventi ammessi
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW;
- potenziamenti di impianti esistenti.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili:
- acquisto e installazione di impianti;
- opere accessorie;
- costi tecnici e progettuali;
- spese per l’allacciamento alla rete.
Erogazione del contributo
Il contributo è erogato previa verifica dei requisiti e della documentazione tecnica. La gestione è affidata al GSE tramite appositi portali e regole operative.
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