Transizione 5.0: istruzioni per l’uso

Transizione verde: il bonus 5.0 e i suoi benefici

Investire nella transizione verde si rivela redditizio. Sono stati stanziati più di 13 miliardi di euro per promuovere l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Sono fornite le linee guida per accedere al credito d’imposta, da utilizzare entro il 2025. Il Piano di Transizione 5.0 si presenta come un impegno significativo. Utilizzando i 6,3 miliardi di euro destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre ai restanti 6,4 miliardi per l’estensione del Piano 4.0 fino al 2025 (per un totale di circa 13 miliardi), il governo si propone di promuovere l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza energetica nelle imprese.

Le certificazioni necessarie

Tuttavia, in conformità con l’articolo 38 del Decreto Legge 19/2024, l’accesso al credito d’imposta – pari al 45% delle spese fino a 50 milioni di euro per gli investimenti ammissibili nel 2024 e 2025 – non sarà automatico, a differenza del precedente Piano 4.0. In sostanza, le aziende non possono gestire autonomamente il bonus 5.0, diversamente dagli incentivi automatici, compensandoli nel modello F24. Invece, è obbligatorio seguire una precisa procedura burocratica.

Questo comporta la comunicazione preventiva del progetto di investimento al GSE (Gestore Servizi Energetici), che stabilirà il credito d’imposta applicabile, in collaborazione con il Ministero dell’Impresa e del Made in Italy (Mimit) e l’Agenzia delle Entrate. Le aziende che richiedono il riconoscimento del bonus 5.0 devono far certificare da esperti il risparmio energetico ottenuto, pari almeno al 3% della struttura produttiva o, alternativamente, al 5% dei processi produttivi coinvolti nella facilitazione.

Inoltre, sono previste stringenti limitazioni per i sussidi nella produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili e nella formazione del personale per l’uso delle nuove tecnologie. Mentre si attendono i decreti attuativi per il pieno funzionamento del bonus, attesi con impazienza dagli operatori, il quadro normativo a sostegno della transizione green delle imprese rimane incompleto.

Progetti riconosciuti per Transizione 5.0

Il pacchetto Transizione 5.0 premia i nuovi investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 all’interno delle strutture produttive situate nel territorio dello stato nell’ambito di progetti innovativi che comportano una sostanziale riduzione del consumo energetico a vantaggio dell’ambiente e del clima.

In particolare, è previsto un credito d’imposta per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro struttura giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale per la determinazione del reddito d’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti nelle strutture produttive nell’ambito di progetti innovativi che comportano una riduzione del consumo energetico.

A differenza del bonus per i nuovi beni 4.0 (Legge di Bilancio 2021 e modifiche), il bonus 5.0 è subordinato al fatto che gli investimenti ammissibili facciano parte di progetti innovativi che portano a una riduzione del consumo energetico.

Investimenti e risparmio energetico

Il bonus Transizione 5.0 è concesso a condizione che gli investimenti ammissibili portino a una riduzione complessiva del consumo energetico della struttura produttiva non inferiore al 3% o, alternativamente, a una riduzione del consumo energetico dei processi coinvolti nell’investimento non inferiore al 5%.

Sono ammissibili per il bonus 5.0 gli investimenti in nuovi beni tangibili e intangibili strumentali all’attività aziendale, come specificato negli allegati A e B della Legge 232/2016, e beni interconnessi già previsti nel Piano 4.0.

I beni immateriali includono anche:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione del consumo energetico, dell’energia autoprodotta e autoconsumata o che introducono meccanismi di efficienza energetica;
  • software di gestione aziendale, se acquistato insieme al software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto (a). Nei progetti innovativi che comportano una riduzione del consumo energetico sono ammissibili anche gli investimenti in nuovi beni tangibili strumentali all’attività aziendale finalizzati all’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, escluse le biomasse, comprese le installazioni per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono considerati ammissibili solo i moduli fotovoltaici che soddisfano criteri specifici:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo di almeno il 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle prodotte nell’UE con un’efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%;
  • moduli prodotti nell’UE costituiti da celle eterogiunzione in silicio bifacciali o a strati con un’efficienza a livello di cella di almeno il 24,0%.

Formazione del personale

Il bonus copre anche:

  • i costi del personale legati ai formatori che partecipano ai corsi di formazione;
  • costi operativi legati al progetto, spese di viaggio, materiali e forniture legate al progetto;
  • ammortamento di attrezzature e strumenti per la parte del progetto;
  • costi di consulenza legati al progetto di formazione;
  • costi del personale legati agli allievi;
  • oneri indiretti per le ore in cui gli allievi hanno frequentato i corsi.

Queste spese sono ammissibili se mirano all’acquisizione o al rafforzamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al 10% degli investimenti effettuati in beni tangibili e intangibili.

Le attività di formazione devono essere svolte da entità esterne individuate con decreto del Mimit.

Transizione 5.0: credito d’imposta e sovrattasse

Per i progetti innovativi che comportano risparmi energetici non inferiori al 3%, o alternativamente, una riduzione del consumo energetico dei processi coinvolti nell’investimento ammissibile non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto come segue:

il 35% del costo dell’investimento fino a 2,5 milioni di euro; il 15% del costo dell’investimento oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; il 5% del costo dell’investimento oltre 10 milioni di euro e fino a un limite massimo ammissibile di 50 milioni di euro all’anno per azienda beneficiaria. L’entità del credito d’imposta, per ciascuna fascia di investimento, aumenta rispettivamente

al 40%, al 20% e al 10% nel caso di una riduzione del consumo energetico della struttura produttiva superiore al 6%, o alternativamente, dei processi coinvolti nell’investimento ammissibile superiori al 10%; al 45%, al 25% e al 15% in caso di riduzione del consumo energetico della struttura produttiva superiore al 10%, o alternativamente, dei processi coinvolti nell’investimento ammissibile superiore al 15%.

La riduzione annuale del consumo, riproporzionata su base annua, deve essere calcolata facendo riferimento al consumo energetico registrato nell’anno finanziario precedente l’avvio dell’investimento ammissibile, al netto delle variazioni dei volumi di produzione e delle condizioni esterne che influenzano il consumo. Per le aziende di nuova costituzione, i risparmi energetici ottenuti devono essere calcolati rispetto al consumo energetico annuo medio, i cui parametri saranno individuati con un decreto attuativo specifico.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere compensato fino al 31 dicembre 2025, solo cinque giorni dopo la trasmissione regolare da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari. Di conseguenza, l’intero credito può essere compensato quasi immediatamente dopo l’approvazione degli enti competenti.

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2025 sono riportate in avanti e possono essere utilizzate in cinque rate annuali uguali. Il credito d’imposta non è cedibile nemmeno all’interno della consolidazione fiscale.

Non cumulabilità del credito Transizione 5.0

Il bonus 5.0 non può essere cumulato, per gli stessi costi ammissibili, con il credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali previsti dal piano 4.0, anche se i beni 5.0 devono rispettare i requisiti per i beni 4.0, così come con il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Uniche del Sud Italia.

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