Transizione 5.0: tutte le novità delle faq del 10 aprile 2025 su semplificazioni, leasing, fotovoltaico e cumulabilità
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno pubblicato il 10 aprile 2025 un aggiornamento delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0. Questo aggiornamento introduce 4 nuove FAQ e modifica 3 esistenti, portando il totale a 42 domande frequenti. Le novità riguardano semplificazioni procedurali, specificità per beni in leasing, cumulabilità tra autoproduzione a distanza e CACER, registro dei pannelli fotovoltaici, calcolo del fabbisogno energetico e condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni.
Semplificazioni per il calcolo del risparmio energetico
Procedura semplificata per le macchine mobili
La FAQ 4.23 chiarisce che per le macchine mobili non stradali, il passaggio da motori Stage I o precedenti a motori Stage V è sufficiente per accedere alla procedura semplificata di calcolo del risparmio energetico prevista dal comma 9-bis dell’articolo 38 del decreto PNRR-quater. Non è necessario effettuare calcoli dettagliati per dimostrare la riduzione dei consumi energetici in questo caso.
Esempi di applicazione della procedura semplificata
La FAQ 4.24 fornisce tre esempi pratici di applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi:
- Sostituzione di un singolo bene obsoleto all’interno di un processo produttivo esistente.
- Sostituzione di più beni obsoleti all’interno di un singolo processo produttivo.
- Sostituzione di beni obsoleti e non obsoleti distribuiti su due diverse linee produttive all’interno della stessa struttura produttiva.
In tutti i casi, il consumo energetico del bene sostituito (ex ante) può essere stimato a partire dal consumo del nuovo bene (ex post), incrementandolo del 5%.
Semplificazione per i beni in leasing
La FAQ 4.25 chiarisce che, per i beni acquisiti in leasing, il requisito dell’ammortamento biennale può essere verificato considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale come se il bene fosse stato acquistato in proprietà, utilizzando i coefficienti di ammortamento ministeriali. Ad esempio, per un bene acquisito in leasing nell’aprile 2017 con un coefficiente di ammortamento del 20%, il bene risulterebbe interamente ammortizzato da almeno 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2025.
Autoproduzione di energia, rinnovabili e fotovoltaico
Incentivo per autoproduzione cumulabile con CACER
La FAQ 6.11 chiarisce che gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, realizzati nel contesto del Piano Transizione 5.0 e situati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva beneficiaria, possono cumulare i benefici con quelli previsti dal Decreto CACER e dal TIAD. Ciò è possibile a condizione che siano rispettati specifici requisiti di localizzazione, titolarità e connessione alla rete, oltre ai limiti di potenza e di beneficio previsti dal Decreto CACER.
Registro per i pannelli fotovoltaici
La FAQ 6.1, aggiornata il 10 aprile 2025, specifica che l’incentivo per gli impianti fotovoltaici è limitato a quelli con moduli iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11, e all’articolo 1, comma 6, del Decreto-Legge 113/2024. In attesa della formazione del registro, sono agevolabili gli impianti con moduli che, tramite attestazione del produttore, rispettino tali requisiti. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti con pannelli ad alta efficienza.
Calcolo del fabbisogno energetico
La FAQ 6.4, modificata il 10 aprile 2025, chiarisce che, nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’impresa beneficiaria deve indicarlo sulla piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto. Nel calcolo del fabbisogno energetico va considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta, tenendo conto dell’energia totale prodotta e di quella non utilizzata.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La FAQ 8.6, aggiornata il 10 aprile 2025, chiarisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee relative agli stessi costi, a condizione che l’importo complessivo degli aiuti non superi il costo sostenuto dall’impresa.
Questo significa che è possibile accedere, ad esempio, a:
- bandi regionali,
- finanziamenti agevolati,
- contributi PNRR,
- incentivi per il fotovoltaico come CACER, TIAD, FER 1, FER 2, ecc.
purché si resti entro il limite del 100% dei costi agevolabili.
Nel caso di beni acquistati in leasing, la cumulabilità è riferita al costo sostenuto dal locatore (leasing provider) e non al canone pagato dall’utilizzatore. Questo punto è particolarmente rilevante per gli operatori che utilizzano strumenti di finanza strutturata per accedere al credito d’imposta.
Più chiarezza, più accessibilità
Con queste FAQ del 10 aprile 2025, MIMIT e GSE forniscono maggiore chiarezza su alcuni punti chiave che stavano rallentando l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0.
I principali vantaggi per le imprese:
- Semplificazione per il calcolo del risparmio energetico, soprattutto in caso di sostituzione di macchinari obsoleti.
- Maggiore apertura al leasing come modalità di acquisto.
- Cumulabilità con altri incentivi, inclusi quelli sulle rinnovabili.
- Precisazioni utili per il fotovoltaico, anche in attesa del registro ufficiale dei pannelli.
- Linee guida chiare per le imprese che si avvalgono dell’autoconsumo a distanza.
Le nuove regole e chiarimenti aiutano le imprese ad accelerare le decisioni sugli investimenti in efficienza energetica, digitalizzazione e sostenibilità, rendendo il Piano Transizione 5.0 sempre più operativo e accessibile.
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